Il più importante marchio non industriale dell’orologeria mondiale è certamente l’indicazione geografica di origine che ne identifica la provenienza Svizzera: l’indicazione “Swiss Made”, con la quale la Confederazione Elvetica protegge i propri orologi garantendone, di fatto, l’elevata qualità tecnica. Il marchio “Swiss Made” non è, evidentemente, una semplice indicazione geografica, ma è principalmente un marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo e per queste ragioni oggetto di molteplici tentativi di contraffazione e di utilizzo illecito.
Non è un caso se il settore dell’orologeria è l’unico comparto industriale elvetico ad essere tutelato con una specifica normativa federale diversa rispetto a quella di ordine generale che disciplina l’indicazione di origine svizzera. Si tratta dell’Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione “Svizzera” per gli orologi del 23 dicembre 1971 come rivista nel 1992.
L’Ordinanza disciplina la definizione di orologio, di orologio svizzero e di movimento, detta i requisiti per l’uso della denominazione “Svizzera” e le modalità di apposizione di detta denominazione sui prodotti di orologeria.
Attualmente, affinché un orologio possa fregiarsi del marchio “Swiss Made”, deve rispondere a specifici requisiti: in particolare, sebbene sia concesso l’impiego di alcuni componenti di fabbricazione estera, questi non devono eccedere il 50% del valore totale dell’orologio e questo deve essere assemblato e controllato in Svizzera. In sintesi, le tre condizioni per poter validamente utilizzare la marcatura Swiss Made (o altre equivalenti) sono: il movimento deve essere svizzero, l’assemblaggio deve avere luogo in Svizzera così come il controllo finale.
Relativamente al movimento, che deve essere svizzero, sono previsti altri tre criteri: un movimento è considerato “svizzero” se è stato assemblato in Svizzera, è stato controllato dal produttore in Svizzera ed è di fabbricazione svizzera per almeno 50% del valore di tutti i pezzi che lo compongono, escluso il costo di assemblaggio.
Questa disciplina suscita da diversi anni un ampio dibattito sia interna all’industria dell’orologeria svizzera che allargata ai consumatori, dal momento che essa concede ampio spazio all’integrazione di valori non svizzeri (per esempio di componenti) in un orologio designato dal marchio “Swiss made”. Questo ha indotto la Federazione dell’Industria dell’Orologeria elvetica a studiare attentamente le modalità con cui dare certezza al valore del marchio Swiss made e rafforzarne il contenuto. Da questa analisi si è giunti ad un progetto di revisione dell’Ordinanza approvato dall’assemblea generale della Federazione nel giugno 2007.
Oltre alle tre condizioni attuali, il progetto elaborato da FH prevedeva l’introduzione di nuovi criteri per l’attribuzione della denominazione di origine Svizzera degli orologi. Si aggiunge, ad esempio, la necessità che il prototipo e la costruzione tecnica del movimento e dell’orologio siano realizzati in Svizzera. Inoltre, il progetto originario FH esigeva che il valore “svizzero” minimo rispetto ai costi di fabbricazione del prodotto finito sia pari al 60% per gli orologi al quarzo ed all’80% per gli orologi meccanici.
Tale progetto è rimasto a lungo all’esame delle autorità federali, le quali hanno dato la precedenza all’iter parlamentare relativo al più ampio “progetto Swissness”, con cui la Confederazione intende rafforzare il marchio di origine Svizzera per tutti i prodotti, e che introduce un tasso minimo di valore “svizzero” pari al 60%.
Tale progetto di ordine generale è giunto finalmente all’approvazione finale nel corso del 2014. Conseguentemente, è ripreso l’iter relativo alla revisione dell’Ordinanza del 1971 e la FH ha rielaborato il proprio originario progetto del 2007 per adattarlo ai contenuti della nuova legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSP).
Il nuovo progetto di revisione parziale dell’Ordinanza del 1971 è stato redatto nel dicembre 2014 dalla FH ed ha iniziato il suo iter.
Il documento propone interventi decisamente rilevanti sulla struttura dell’Ordinanza vigente. Viene anzitutto riscritta la definizione di orologi definiti come “tutti gli apparecchi per misurare il tempo destinati ad essere portati al polso”, in modo da renderla applicabile anche agli orologi “connessi” e ad altri possibili sviluppi tecnologici. Tra i requisiti per potersi parlare di orologio svizzero viene poi esplicitata la necessità che tutte le attività che conferiscono all’orologio le sue caratteristiche essenziali vengano effettuate in Svizzera (sviluppo tecnico, costruzione meccanica, prototipazione, eccetera) e che almeno il 60% del costo sia realizzato in Svizzera. Si tratta della medesima percentuale introdotta dalla nuova Legge sullo Swissness per qualunque prodotto svizzero: con questa proposta, FH rinuncia all’idea originaria di pretendere l’80% di valore svizzero sugli orologi meccanici.
Analoga percentuale del 60% riguarda adesso anche i movimenti.
Il nuovo progetto FH introduce inoltre nuovi articoli nell’Ordinanza federale: la definizione di parte costitutiva svizzera, di assemblaggio in Svizzera, di costi da prendere in considerazione per il calcolo delle percentuali sopra menzionate (tutti i costi con l’eccezione di quelli relativi a prodotti naturali o a materiali non presenti in Svizzera, costi di imballaggio, trasporto, marketing ed il costo della pila).
Relativamente ai tempi di adozione della nuova Ordinanza, come modificata sulla base del progetto FH, la Federazione stessa prevede l’adozione dell’Ordinanza entro l’anno 2015 e la sua entrata in vigore nel gennaio 2017. Poiché il progetto prevede un periodo transitorio di 5 anni per la sua effettiva applicazione operativa, FH ritiene che questo periodo di salvaguardia debba considerarsi a partire dall’approvazione prevista nel 2015 e non dall’entrata in vigore formale del gennaio 2017: e quindi, l’Ordinanza dovrebbe essere realmente vincolante alla fine del 2020.