SUPER AMMORTAMENTO 2018

23 settembre 2018

Come si ricorderà, in passato, e cioè per gli investimenti effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2017, la maggiorazione era pari al 40%. Per l’anno 2018 invece la maggiorazione è stata confermata, ma ridotta al 30%. C’è ancora qualche mese di tempo, quindi, e appare opportuno ripassare brevemente i concetti fondamentali relativi a questa agevolazione.

Partiamo dall’ambito soggettivo: possono usufruire del super ammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni a prescindere dal regime contabile adottato (esclusi i regimi forfettari). Quanto ai requisiti dei beni “agevolabili”, sono inclusi tutti i beni materiali strumentali nuovi con aliquota di ammortamento non inferiore al 6,5%. Sono, invece, esclusi i fabbricati e le costruzioni e, a partire dal 2018, i veicoli aziendali.

Per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 (il vecchio milione di lire) il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 102, co. 5) consente la deducibilità dell’intero costo del bene nell’esercizio in cui la spesa è sostenuta, senza cioè ripartire il costo stesso in più esercizi sulla base dell’aliquota di ammortamento applicabile. Nel caso in cui si acquisti un bene strumentale di importo non superiore a questo limite, la maggiorazione del 30% concessa dall’agevolazione fiscale non fa perdere il diritto alla deduzione nell’esercizio di acquisto, anche se il costo finale, comprensivo della maggiorazione stessa, supera i 516,46 euro.

Nel caso in cui, in ogni caso, l’imprenditore decida di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento, ma di ammortizzare il costo, applicando i coefficienti di legge (DM 31.12.1988), tale scelta impedisce evidentemente di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 30%, che andrà a sua volta a “spalmarsi” nei diversi esercizi.

L’ambito dell’agevolazione è limitato alle imposte sui redditi Ires ed Irpef e non influisce invece sul calcolo dell’IRAP.

Quali sono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione nell’anno 2018?

 Beni acquisti, anche in leasing, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (consegna o spedizione).

 La maggiorazione è applicabile anche ai beni consegnati entro il 30.6.2019, a condizione che alla data del 31.12.2018:

 il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

 sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 Per determinare le date esatte vale di regola la data di consegna o di spedizione (anche in presenza di acconti anteriori), oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

 L’agevolazione spetta a partire dal momento in cui il bene entra in funzione.

Occorre prestare molta attenzione alle caratteristiche dei beni oggetto dell’agevolazione. Come già accennato, infatti, si deve trattare di beni che abbiano queste tre caratteristiche imprescindibili:

• MATERIALITÀ – non sono quindi ammessi i beni immateriali (licenze, brevetti, software)

• STRUMENTALITÀ – devono essere beni strumentali per l’attività imprenditoriale che li acquista. No quindi ai beni merce e ai beni investimento

• NOVITÀ – no quindi a tutti i tipi di usato, con una precisazione relativa ai beni esposti in show room e utilizzati dal venditore a solo scopo dimostrativo: in questo specifico caso il bene si considera comunque nuovo e quindi agevolabile

Come detto, l’agevolazione prevede che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione venga maggiorato del 30% (l’ammortamento del bene è quindi ammesso nella misura del 130%). Analogamente, ai fini della determinazione del canone di locazione finanziaria il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (nel caso di leasing, l’agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone). In particolare, la maggiorazione del 30% si concretizza in una deduzione aggiuntiva extracontabile che si utilizza, per quanto riguarda l’ammortamento dei beni strumentali, in base ai coefficienti ministeriali di ammortamento; per quanto riguarda il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale predetto.

Insomma, si tratta di un significativo aiuto alle imprese che investono in beni strumentali le quali possono in tal modo beneficiare di un abbattimento della tassazione: un modo intelligente di spronare all’innovazione ed all’aggiornamento, indurre ad investire e premiare fiscalmente coloro che lo fanno.

Testo di Andrea Arnaldi

Da L’Esperto risponde, La Clessidra n°4

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